CAPO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO
Articolo 1 – Denominazione
L’Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza o in sigla O.Na.P.S., è una associazione non riconosciuta, senza
scopo di lucro a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva.
Articolo 2 – Sede
L’Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza – O.Na.P.S. ha sede in Roma in via Appia Nuova n. 612.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’attività dell’Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza – O.Na.P.S. è a tempo indeterminato e
non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Articolo 4 – Scopi
L’Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza – O.Na.P.S. ha i seguenti scopi:
– Diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso convegni, seminari, giornali on line,
siti web, video, filmati etc;
-Migliorare le capacità tecniche e professionali di tutti i soggetti che operano nel campo della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche erogando servizi di consulenza e di formazione;
– Diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di operazione dei volontari, con particolare riferimento a
quelli di Protezione Civile, nonché promuovere studi e ricerche nel settore;
– Promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e la qualificazione di quanti, a vari livelli ed in ambiti diversi, operano
nella Protezione Civile Nazionale e Regionale, o nei gruppi ed associazioni di volontariato occupandosi principalmente
della sicurezza dei volontari e di quelli di Protezione Civile in particolare;
– Diffondere la cultura della sicurezza in campo sanitario sviluppando campagne informative sui media tradizionali e
attraverso la Rete Internet;
-Promuovere studi e ricerche, nonché migliorare le capacità tecniche e professionali degli operatori, nei campi del risk
management, della sicurezza (safety e security) e della difesa delle persone e delle proprietà;
– Valorizzare e migliorare le competenze tecniche e professionali degli associati;
– Promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
– Garantire il rispetto delle regole deontologiche;
– Adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, che preveda le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo
codice;
– Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta;
– Agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
– Promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti nel rapporto con i professionisti associati all’O.Na.P.S.
– Attivare uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività’
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
– Creare una Rete Virtuale – articolata su base Nazionale, Regionale e Provinciale – fra tutti i professionisti operanti nel
campo della Sicurezza, al fine di condividere esperienze, idee e informazioni per accrescere il bagaglio culturale di tutti
gli aderenti.
Articolo 5 – Soci
Possono aderire all’Associazione, quali Soci, i professionisti operanti nei seguenti settori:
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
salute e sicurezza nei luoghi di operazione di volontari, con particolare riferimento a quelli dei gruppi e delle
associazioni di Protezione Civile;
risk management e sicurezza (safety e security);
Inoltre, possono associarsi :
i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per le
specifiche materie;
gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che
svolgono attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell’ambiente nei luoghi di
lavoro e di vita;
quanti, a vari livelli ed in ambiti diversi, operano nella Protezione Civile Nazionale e Regionale, o nei gruppi ed
associazioni di volontariato di Prociv, occupandosi principalmente della sicurezza e della formazione dei volontari.
I requisiti necessari per l’ammissione di nuovi associati, sono:
Essere in possesso minimo di un titolo di studio secondario (diploma);
Avere operato con continuità nei settori oggetto dell’associazione ed avere comprovata e qualificata esperienza
professionale;
Non essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non
definitiva, di sospensione dall’attività;
Non aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con
pena detentiva;
Aver adempiuto al versamento della quota associativa obbligatoria annuale
I soci dell’associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni socio, in regola col pagamento della quota
associativa, ha diritto ad un voto.
Ogni iscritto all’O.Na.P.S. è tenuto a rispettare, nel rapporto con gli altri iscritti e con i committenti o con gli utenti, il
codice deontologico approvato dall’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza.
L’elenco degli iscritti all’O.Na.P.S. viene aggiornato con cadenza semestrale.
CAPO II
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ART. 6 – Coordinamenti regionali e provinciali
Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui all’articolo 4, L’Assemblea Nazionale dei Professionisti della Sicurezza può, nel
rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei Coordinamenti Regionali
o Provinciali nelle Regioni ove esistano almeno 50 (cinquanta) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.
I Coordinamenti rappresentano sul territorio di loro competenza l’Associazione O.Na.P.S. e acquisiscono la funzione di
coordinamento tra la stessa e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro
competenza.
Organi dei suddetti Coordinamenti sono: l’Assemblea dei Soci e il Coordinatore. L’Assemblea dei Soci dell’Associazione
appartenenti ai singoli coordinamenti regionali o provinciali, in regola con il versamento delle quote associative, elegge
il Coordinatore. Per le modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di cui al presente
Statuto, così come per la disciplina delle sedute e delle votazioni.
ART. 7 – Rapporti con L’Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza (O.Na.P.S.)
I Coordinamenti Regionali e Provinciali nell’espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei
rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente la Presidenza
Nazionale dell’ O.Na.P.S e concordarne le direttive da seguire. Qualora la Presidenza Nazionale dell’O.Na.P.S. accerti, da
parte dei Coordinamenti locali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività,
potrà di concerto con l’Assemblea Nazionale assumerne direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario,
nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.
CAPO III
PATRIMONIO ED ENTRATE
Articolo 8 – Patrimonio
Il patrimonio dell’O.Na.P.S. è costituito:
Dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione, descritti con la loro valutazione , anche ai fini della riserva
legale;
Da qualsiasi attività o passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario , quali
avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazione societarie e quote di capitali sociali;
Dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale.
Si definiscono inoltre i seguenti obblighi e divieti:
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il patrimonio dell’O.Na.P.S., sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui
all’articolo 4 del presente statuto.
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli
impieghi, sono destinate :
All’acquisto di titoli di Stato o garantiti dalla Stato;
All’acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
All’acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
Alla erogazione di mutui, garantititi da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, nella
fattispecie e nei limiti stabiliti nel regolamento di attuazione;
All’acquisto di fondi comuni di investimento;
A depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;
All’acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
Ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di
società di capitali o l’acquisto di partecipazioni societarie.
Articolo 9 – Entrate
L’O.Na.P.S. ricava i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei suoi scopi:
Da ogni provento derivante dalle attività dell’O.Na.P.S. nell’ambito dei fini istituzionali e previste nel presente statuto;
Dai beni pervenuti a seguito di lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze;
Dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale;
CAPO IV
ORGANI DELL’O.Na.P.S.
Articolo 10 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
Il Presidente
L’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza;
Il Collegio dei Revisori;
Il Comitato Tecnico e di Sorveglianza.
Il Presidente, L’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza ed il Comitato Tecnico e di Sorveglianza durano in carica tre
anni.
Articolo 11 – Condizioni di eleggibilità
Condizione necessaria per l’eleggibilità dei componenti degli organi collegiali è il requisito di associato nonché essere
stato inserito nell’ elenco degli iscritti all’O.Na.P.S. per come previsto all’art 5 del presente Statuto. Inoltre si prevede
l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del
codice civile.
Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:
Aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena
detentiva;
Essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non definitiva, di
sospensione dall’attività;
Pendenza di giudizi nei confronti dell’O.Na.P.S.
I Componenti dell’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza decadono, inoltre, automaticamente se si assentano,
senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell’organo della quale fanno parte. Il Presidente dell’associazione
provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall’ultima
assenza.
Articolo 12 – Assemblea dei Professionisti della Sicurezza
L’Assemblea è l’organo sovrano ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e
firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza svolge le seguenti funzioni:
Approva le integrazioni e le modificazioni allo statuto ed ai regolamenti;
Stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l’amministrazione dell’O.Na.P.S., anche in relazione agli investimenti
patrimoniali;
eleggere gli organi sociali;
Elegge i componenti del Comitato e di Sorveglianza;
Approva, entro il mese di novembre dell’anno precedente, il bilancio preventivo con in criteri di individuazione e di
ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti;
Approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo;
Conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo ai soggetti in
possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Approva entro il mese di giugno dell’anno successivo il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile
indipendente ed a certificazione;
Approva il bilancio tecnico di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.509/94;
Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto ed esprime parere su ogni altra materia di
competenza.
Elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vicepresidente.
predispone il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell’anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di
maggio dell’anno successivo;
Predispone le note di variazione al bilancio di previsione;
Relaziona sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati
in ogni bilancio preventivo;
Delibera sui ricorsi ad esso proposti ai sensi di legge;
Delibera la costituzione di commissioni, comitati, e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati anche
componenti esterni all’O.Na.P.S. in qualità di esperti, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
Adempie a tutte le funzioni che non risultino espressamente assegnate ad altri organi.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri,
ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve
indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere.
L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In caso
di urgenze la convocazione dell’Assemblea può pervenire entro cinque giorni dalla data della riunione.
Articolo 13 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri eletti dall’Assemblea. Il
Comitato di Presidenza si riunisce con regolarità su convocazione del Presidente supportandolo nella verifica del buon
funzionamento dell’associazione.
Ha i seguenti compiti:
verificare costantemente l’applicazione delle linee generali di intervento e di attività decise dall’Assemblea
predisporre la proposta di bilancio preventivo e bilancio consuntivo annuale, dal quale risultano i beni, i contributi, i
lasciti ricevuti;
esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale e di funzioni di coordinamento
generale;
deliberare l’apertura di sedi locali;
deliberare in merito alle quote sociali e alla richiesta di adesione di nuovi soci;
provvedere a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea;
deliberare in merito a tutte le materie che hanno implicazione legale per l’associazione;
deliberare, in casi straordinari e di necessità, i regolamenti interni.
I verbali del Comitato di Presidenza sono resi pubblici ai soci, ai lavoratori, collaboratori, volontari dell’associazione
entro una settimana dalla riunione. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la maggioranza dei
membri. Le decisioni sono prese con il consenso unanime o nell’impossibilità a maggioranza dei presenti.
In caso di urgenza il voto di ogni componente potrà essere espresso per via telematica o nel corso di una
videoconferenza
Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni.
Articolo 14 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci. Il
Presidente convoca e presiede il Comitato di Presidenza. Ha la rappresentanza esterna dell’associazione e garantisce la
correttezza della vita interna, nonché la supervisione sulle attività. Dà parere vincolante su ogni atto, decisione e
obbligazione –esulante l’ordinaria amministrazione- che impegni l’associazione, legalmente e finanziariamente verso
terzi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di
dimissioni del Presidente, il Vice presidente ne assume in pieno i poteri. Presidente e Vicepresidente durano in carica
tre anni. In riferimento all’attuazione dell’art. 22 del presente Statuto il presidente può delegare con apposito atto
scritto i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti, tra cui i rapporti con gli istituti
di credito e gli obblighi contrattuali derivanti da attività e progetti con enti privati e pubblici.
Articolo 15- COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due revisori effettivi e due eventuali supplenti, Il
presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è indicato congiuntamente dai soci dell’Associazione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
E’ compito dei Revisori dei Conti:
Vigilare e controllare la gestione amministrativa O.Na.P.S.;
Redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 16 – COMITATO TECNICO E DI SORVEGLIANZA
Viene eletto dall’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza tra gli iscritti, è composto da 4 membri e da un Presidente.
Per la validità delle sedute il Comitato Tecnico e di Sorveglianza è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Al Comitato spettano i seguenti compiti:
Adottare tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati in caso di inadempienza delle norme statutarie;
Vigilare sui requisiti di ammissione dei nuovi soci di cui al art.5 del presente statuto;
Redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario sulle risultanze contabili da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta.
Gestire la predisposizione dei progetti formativi e la loro fruizione in termini di efficienza ed efficacia.
CAPO V
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
Articolo 17 – Esercizio Finanziario
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell’esercizio viene redatto a cura del Comitato
Tecnico e di Sorveglianza il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile. Il rendiconto annuale è
assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno
1994, n.509 e s. m. i.
CAPO VI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 18 – Rapporti con gli associati
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per
assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi
in possesso dell’O.Na.P.S. secondo apposito regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto
1990, n.241.
Articolo 20 – Codice Deontologico
L’Associazione è dotata di un codice deontologico, approvato dall’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza che ogni
iscritto all’O.Na.P.S. è tenuto a rispettare nel rapporto con gli altri iscritti e con i committenti, nell’espletamento
dell’attività professionale.
Articolo 21 – Codice Etico
L’Associazione è dotata di un Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza.
Articolo 22 Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Comitato di Presidenza e ha il compito di garantire il coordinamento generale e il buon
funzionamento dell’associazione. Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto il Direttore può ricevere dal Presidente –
attraverso apposita delega- i poteri di firma, tra cui la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli adempimenti
contrattuali per la presentazione e la stipula di progetti ed attività con enti pubblici e privati.
Articolo 23 – Compiti del Direttore
Il Direttore agirà prevalentemente nei seguenti ambiti:
coordinamento generale delle attività dell’Associazione;
gestione del personale dipendente e di eventuali collaboratori esterni;
organizzazione e comunicazione interna ;
Istruttoria e rilascio degli attestati di qualità ai soci con firma congiunta con il Presidente;
programmazione e gestione delle attività sulla base delle indicazioni strategiche dell’Assemblea e del Comitato
di Presidenza;
programmazione e gestione economico-finanziaria e delle altre risorse dell’Associazione;
redazione dei documenti di rendiconto economico-finanziario e sociale;
progettazione e fund-raising;
controllo di gestione delle attività e dei progetti;
rapporti con gli istituti di credito;
adempimenti di legge (sicurezza, privacy ecc.).
Articolo 24 – Responsabile dell’Ufficio di Amministrazione
Il Comitato di Presidenza nomina, su proposta del Direttore, il Responsabile dell’Ufficio di Amministrazione, che
garantisce e coadiuva il Direttore nella gestione e il buon funzionamento amministrativo dell’associazione.
Articolo 25 – Comitato Scientifico
Al fine di garantire un supporto scientifico e tecnico alle attività dell’associazione il Comitato di Presidenza può
nominare un Comitato Scientifico.
Articolo 26 – Incompatibilità
Coloro che rivestono cariche elettive previste dallo Statuto non possono assumere incarichi previsti dagli articoli da 22 a
25 del presente Statuto.
Articolo 27 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509 ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della legge 5 agosto 1991, n. 249.