Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici.
L’“EFEI Organismo Paritetico Bilaterale”, con sede legale in via Appia Nuova 612, Roma (RM) e sede fiscale in via Pallavicini 118, Bologna (BO) è iscritto al numero 5 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
DD-17-del-02032023-EFEI-Organismo-Paritetico-Bilaterale-Iscrizione-repertorio-OP
Per essere iscritto nel Repertorio, l’Organismo paritetico richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.
b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
I. la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
II. la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
III. il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
IV. i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili;
c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;
e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all‘articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi a seguito della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iscrizione nel Repertorio nazionale attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’ articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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